CIRCOLARE 30 ottobre 2009, n. 30
Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2009, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.
(GU n. 264 del 12-11-2009 )
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Alle Amministrazioni centrali dello
Stato
Agli Uffici centrali del bilancio
presso le Amministrazioni centrali
dello Stato
All'Ufficio centrale di ragioneria
presso l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato
Alle Ragionerie territoriali dello
Stato
Alla Banca d'Italia - Amministrazione
Centrale - Servizio rapporti con il
Tesoro
All'Agenzia interregionale per il
fiume Po
Alla Corte dei conti
Alle Sezioni regionali della Corte
dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Alle Avvocature distrettuali dello
Stato
Agli Uffici territoriali del governo
Al Dipartimento delle finanze
All'Agenzia delle entrate
All'Agenzia del demanio
All'Agenzia del territorio
All'Agenzia delle dogane
Al Dipartimento del Tesoro -
Direzione V
Alle Direzioni territoriali
dell'economia e delle finanze
Alle Poste Italiane S.p.A.
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti - Sezioni
riunite in sede di controllo
Alle Amministrazioni autonome dello
Stato
Ai Commissari o Rappresentanti del
Governo per le regioni a statuto
speciale e le province autonome di
Trento e
Bolzano
Alle Ragionerie delle regioni a
statuto ordinario, delle regioni a
statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano
All'Associazione bancaria italiana
La presente circolare risponde all'esigenza, sempre piu' avvertita,
di consentire comportamenti univoci da parte degli Uffici preposti
alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio
finanziario in gestione.
A tal fine gli Uffici in indirizzo procederanno all'espletamento
delle attivita' per l'esercizio 2009, avendo come riferimento le
«Istruzioni» di cui all'Allegato 1 nel quale vengono definiti gli
adempimenti in materia di entrate e di spese nonche' del patrimonio
dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza
delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, cosi' come previsto
dalla normativa contabile e dall'art. 193, terzo comma, delle
Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di
chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa
contabile.
Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni
in particolare.
«Entrate».
Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa
delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa
osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato.
Al fine di superare le difficolta' operative rappresentate dalle
Ragionerie territoriali dello Stato e dalla Banca d'Italia e
consentire, quindi, la corretta contabilizzazione delle entrate
erariali, si ritiene possibile derogare, limitatamente alle
operazioni di chiusura, alla disposizione contenuta nell'art. 62
delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato riguardante le
rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e consentire altresi'
che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in
mancanza dell'originale della quietanza.
Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2009, gli
Uffici riscontranti (R.T.S., U.C.B. e U.C.R.) continueranno ad
avvalersi delle funzionalita' S.I.E. - «Sistema Informativo Entrate»,
accessibile dall'ambiente intranet del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato.
«Spese».
Corre l'obbligo di raccomandare alle Amministrazioni centrali,
nonche' agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di
credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto
1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni
prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per
effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle
aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture
di credito alle effettive necessita' dei funzionari delegati, trae
anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione
esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore
agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa
del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di
ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-bis C.
G. o di mod. 62 C.G.
Va peraltro precisato che una valutazione piu' attenta di tali
necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo
interessato per le necessita' proprie delle Amministrazioni centrali
e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine
all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata
legge n. 908/1960.
In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni
centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate
sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici,
prevede la possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le
variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.
Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse
in relazione alle effettive necessita' dei singoli Uffici e, nel
contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate,
quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi
assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di
competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di
segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio
consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n.
908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di
stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi
capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote
mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.
Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si
raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso
dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei
titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione
delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si
rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli
Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della
quota a se stesse riservata.
Si reputa essenziale rivolgere invito agli Uffici periferici
affinche' comunichino tempestivamente alla propria Amministrazione
centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per
consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti
variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria
competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle
aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al
minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo
esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, e' necessario
che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e
liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure
perche' la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al
piu' presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio
finanziario in corso.
Si segnala, inoltre, la necessita' di effettuare la sistemazione
contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e
tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi» presso la Banca
d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato,
rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno gia' addebitato al
«conto disponibilita'» per i quali le suddette Tesorerie non possono
rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al
bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.
La sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire dai
titoli di epoca piu' remota, secondo le indicazioni e la tempistica
riportata nelle sopraindicate «Istruzioni» al titolo Spese da
sistemare, lettera B «Spese in gestione ai funzionari delegati
rimaste insolute».
Per quanto concerne le contabilita' speciali intestate a funzionari
delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo
di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di
pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come
mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi
per ricostituire la disponibilita' dei capitoli in questione.
Sara', pertanto, cura del funzionario delegato richiedere
tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli
accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine
essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.
«Patrimonio».
Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione
patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle
contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del
1997, nonche' il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla
«Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio
dello Stato e loro criteri di valutazione».
Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento
contabile convergono sulla necessita' di rispondere alle leggi di
riforma sotto il profilo di una sua maggiore significativita' in
riferimento all'economicita' della gestione patrimoniale. Come
indicato, poi, dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone
distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi
significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla
classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC 95
(Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita').
Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, si
ricorda che tale classificazione non sostituisce la distinzione in
«categorie» dei beni dello Stato, ma e' aggiuntiva ad essa; cio' in
quanto, dovendosi esprimere una logica economica per la
rappresentazione dell'attivo patrimoniale, si e' reso necessario
affiancare alla tradizionale distinzione in «categorie» la
classificazione secondo i criteri dettati dal SEC 95.
A cio' si aggiunga che con l'art. 3 del suddetto decreto
interministeriale sono stati definiti i criteri di valutazione,
basati su principi di carattere economico degli elementi attivi e
passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato
art. 14, comma 2, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali
di cui all'art. 822 del codice civile suscettibili di utilizzazione
economica.
Riguardo, poi, alla chiusura delle contabilita' dei beni mobili di
proprieta' dello Stato, va ricordato che a seguito dell'avvenuta
integrazione con il S.I.R.G.S. della procedura informatizzata
«GE.CO. - Sistema informatico di gestione e controllo dei beni
mobili», di cui alla circolare n. 41 del 15 novembre 2002, i
consegnatari che la utilizzano sono sollevati dall'obbligo di inviare
agli uffici riscontranti il prospetto delle variazioni annuali dei
beni mobili - mod. 98 C.G., nonche' i relativi buoni di carico e
scarico, a conferma delle registrazioni effettuate, pur rimanendo a
loro carico l'adempimento della trasmissione della documentazione
giustificativa delle variazioni nella consistenza dei beni nonche'
dell'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti
o del titolare dell'ufficio periferico attestante l'eseguita
validazione delle risultanze del mod. 98 C.G.
Gli uffici riscontranti potranno operare la validazione delle
risultanze contabili presenti al Sistema informativo, verificate
sulla base della documentazione ricevuta.
Si rende noto che nel corso dell'esercizio finanziario 2009, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha attivato il
nuovo sistema in ambiente web, denominato SIGMA-DAP, concernente la
gestione della contabilita' del materiale degli Istituti penitenziari
del Ministero della giustizia.
Inoltre, relativamente ai beni immobili, l'avvenuta integrazione
dei sistemi informativi dell'Agenzia del demanio e del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, consente al S.I.R.G.S. di
ricevere telematicamente le informazioni, che andranno vistate dalle
singole Ragionerie territoriali dello Stato e che determineranno, ai
fini della rendicontazione patrimoniale, le risultanze contabili
connesse alle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare.
Infine, per quanto attiene alla contabilizzazione e alle variazioni
eventualmente intervenute nella consistenza dei beni immobili
appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di
utilizzazione economica, si ricorda l'avvenuta introduzione del
modello 91-DSA (circolare n. 8 dell'11 febbraio 2009).
In relazione poi all'operativita' delle procedure che attengono
alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa
delle contabilita', viene altresi' riportato nelle predette
Istruzioni il «Calendario degli adempimenti» per consentire il
rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti
legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.
La presente circolare infine e' disponibile nella specifica area,
accessibile attraverso il sito «www.rgs.mef.gov.it».
Roma, 30 ottobre 2009
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
Allegato - omissis