DECRETO-LEGGE 23 novembre 2009, n. 168
Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonche' di trasferimenti erariali ai comuni
(GU n. 274 del 24-11-2009 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare disposizioni  relative  al  differimento  del  versamento  di   parte dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  nonche' altre disposizioni urgenti in materia di  trasferimenti  erariali  ai comuni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 12 novembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'interno; 

Emana 
il seguente decreto-legge: 

Art. 1 
Differimento del versamento di acconti d'imposta 

1.  Il  versamento  di   venti   punti   percentuali   dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il  periodo d'imposta 2009 e' differito, nei limiti di  quanto  dovuto  a  saldo, alla data di versamento, per il  medesimo  periodo  di  imposta,  del saldo di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del  presente decreto  hanno  gia'  provveduto  al  pagamento  dell'acconto   senza avvalersi del differimento di cui  al  comma  1  compete  un  credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Per i soggetti che si sono avvalsi  dell'assistenza  fiscale,  i sostituti  d'imposta  trattengono  l'acconto,   tenendo   conto   del differimento previsto dal comma 1.
4.  I  sostituti  d'imposta  che  non  hanno   tenuto   conto   del differimento di cui  al  comma  1  restituiscono  le  maggiori  somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese  di  dicembre.  Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10  novembre  1997, n. 445.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3.716 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede  con  quota  parte delle entrate derivanti dall'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,  che  a  tale  fine, dalla contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato  articolo 13-bis, e' versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo  del  bilancio
dello  Stato.  La  dotazione   del   Fondo   previsto   dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33,  e' incrementata, per l'anno 2010, di  3.716  milioni  di  euro,  cui  si provvede  mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate,  per   l'anno medesimo, derivanti dai commi precedenti. 

Art. 2 
Trasferimenti erariali ai comuni 

1. Ai fini della riduzione dei trasferimenti  erariali  di  cui  ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n. 286, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del  31  marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero  dell'interno  una  apposita certificazione del maggiore gettito accertato  a  tutto  l'anno  2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei
commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45 dello  stesso  articolo  2,  con modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.
2. Per l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli,  il  Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere ad ogni singolo comune, a titolo di acconto, un contributo pari  all'ottanta  per  cento  della differenza  tra  l'importo  certificato  per   l'anno   2007   e   la corrispondente riduzione del  contributo  ordinario  operata  per  il
medesimo anno.

 Art. 3 
Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.  

Dato a Roma, addi' 23 novembre 2009 

NAPOLITANO 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano