Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 623 del 12 gennaio 2010
Il mancato pagamento dei contributi Inps rilevabili dalle registrazioni non è evasione contributiva ma semplice inadempimento
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REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione lavoro

composta dai magistrati:

dott. Fabrizio AMATO Presidente rel.

dott. Fausto NISTICO’ Consigliere

dott. Bruno VARRIALE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 623 R. G. 2008, discussa all’udienza del 12 gennaio 2010,

promossa

da

I. N. P. S. , in persona del Presidente, in proprio e quale mandatario e proc. spec. di S. C. C. I. s. p. a. , rapp. e dif. dagli avv. ti S. Imbriaci, A. Zaffina, P. Colella, F. Falso e P. Forgione, via Vecchietti 13, Firenze,

appellante

contro

***. *** s. a. s. di Bardotti Anna Maria, rapp. e dif. dagli avv. ti G. e M. Manna

appellata

oggetto: contributi previdenziali; omesso versamento; regolare tenuta delle registrazioni; mancato invio del modelli DM/10; regime sanzionatorio applicabile in fattispecie regolata dall’art. 116 l. 388/2000.

PROCESSO E CONCLUSIONI

L’Inps impugna la sentenza del Tribunale di Firenze che ha accolto le opposizioni di ***. s. a. s. a due cartelle esattoriali per inadempienze contributive per gli anni 2003 e 2004, lamentando l’applicazione del principio di cui a Cass. S. U. 4808/2005 in merito all’applicabilità della disciplina delle sanzioni di cui all’art. 116, comma 8, lettera a) della l. 388/2000, applicabile alla fattispecie ratione temporis, che configura in maniera più favorevole al datore di lavoro la fattispecie dell’evasione contributiva rispetto a quella della mera omissione. Ribadisce che l’omesso versamento della contribuzione e l’omesso invio dei modelli DM/10 comporta la qualificazione della fattispecie in termini di evasione contributiva, anche ai sensi del disposto dell’art. 116 cit. e conclude di conseguenza.

L’appellata società resiste al gravame e, all’odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa.

MOTIVI

L’appello è infondato, come questa Corte ha già definito in analoghe controversie (per tutte v. App. Firenze 346 e 902/2008).

Il comma 8 dell’art. 116, infatti, distingue due ipotesi: la prima (lett. a) riguarda i casi di omesso pagamento di contributi “il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie”; la seconda (lett. b), cui è ricollegata una sanzione più grave (coincidente con quella indicata nella cartella esattoriale opposta), “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere, ovvero le retribuzioni erogate”.

Nel suo complesso il regime enunciato riguardo alla ipotesi di evasione è da ritenere più favorevole al debitore rispetto a quello risultante dalla disciplina previgente e di cui alla l. 662/96. In tal senso, con motivazione del tutto convincente, si è già espressa la S. C. (Cass. S. U. 4808/2005, seguita da ultimo da Cass. 9126/2007; cfr. anche Cass. n. 16423 e 17841/2005; da ultimo Cass. 13386/2009).

La lettura della norma, infatti, consente di ritenere che, mentre l’ipotesi di cui alla lett. a) corrisponda ad un comportamento non fraudolento del datore di lavoro, quella di cui alla lett. b) rimanga integrata quando risulti la finalità di occultare il rapporto od occultare parte della retribuzione.

Più semplicemente, la prima ipotesi esclude tutte le fattispecie nelle quali l’Istituto possa agevolmente rilevare l’omissione contributiva, perché il dovuto risulta – come esplicitamente afferma la dizione legislativa – o dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie, ovvero i DM/10 che l’Istituto ha accertato insoluti). Si tratta di ipotesi, come quella di specie, nelle quali il debitore, senza occultare il rapporto previdenziale (come nel caso di lavoro subordinato non dichiarato o dichiarato con diversa qualificazione) oppure senza occultare quote retributive (come nel caso di omesse registrazioni di somme imponibili corrisposte brevi manu) abbia meramente omesso il pagamento. La fattispecie di cui alla lett. b) del comma 8 dell’art. 116, in altri termini, valorizza l’intenzione (il dolo) di non pagare la contribuzione, cioè di nascondere all’Inps – od agli organi ispettivi – l’esistenza di un rapporto da cui origina l’obbligo retributivo o di una maggiore retribuzione non registrata.

In definitiva, la novella del 2000 ha finito per l’introdurre – rispetto al più severo regime di cui alla l. 662/96 come interpretata dalla S. C. -, un criterio distintivo che coincide con la percezione e la definizione comuni di “omissione” e di “evasione”, la seconda corrispondendo a tale occultamento fraudolento, la prima ad un mero inadempimento rispetto ad un credito comunque esposto dal datore di lavoro nelle registrazioni obbligatorie.

D’altro canto, come affermato nei precedenti di questa Corte distrettuale, va rilevato che la fattispecie di cui alla lett. a) citata si riferisce – sul piano letterale - alle denunce ed alle registrazioni obbligatorie con un disgiuntivo (e/o), così che l’omesso invio dei modelli DM/10, quando, come nella specie, il credito risulti esattamente dalle retribuzioni registrate dal datore di lavoro, non è circostanza idonea a qualificare l’ipotesi di evasione.

La sentenza gravata non merita, dunque, le censure mosse dall’ente previdenziale.

La particolarità delle questioni suggerisce la integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado.

P.Q.M.

rigetta l’appello e compensa le spese del grado.

Firenze, 12 gennaio 2010

Il Presidente est. dott. Fabrizio Amato